Dopo la morte del Romano Pontefice, i Cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo l'Ordo exsequiarum Romani Pontificis, alle cui norme, come pure quelle dell'Ordo rituum Conclavis, essi si atterranno fedelmente.
Nel Concilio di Lione del 1274, Gregorio X stabilì che, dopo la morte del Pontefice, le cerimonie funebri in suffragio del defunto siano celebrate dai Cardinali presenti nella città dove egli muore. Questi nove giorni di celebrazioni in suffragio dell'anima del defunto vengono chiamati novendiali (da novem dies).
Sono previsti dei turni - i primi tre giorni celebra il Capitolo della Basilica Vaticana e gli ultimi tre il Collegio dei Cardinali - che attualmente hanno subito nella prassi delle varianti per diverse esigenze. Qualora uno dei nove giorni cadesse in un giorno che il Calendario Liturgico definisce Solennità (exempli gratia, Natale, Pasqua, Pentecoste… ), le celebrazioni in quel giorno non saranno svolte, come avvenne nei novendiali di Benedetto XIV, morto il 3 maggio 1758 in cui cadde la Solennità di Pentecoste.
Un'eccezione si ebbe anche con Pio IX: si tennero le celebrazioni solo per otto giorni, poiché non si fece il turno dei canonici di San Pietro nel primo giorno. Questo avvenne in virtù delle facoltà speciali date da Pio IX nelle costituzioni segrete.
La prima celebrazione dei novendiali inizia il giorno dopo quello della traslazione della salma in Basilica. In ora conveniente del mattino, si celebrano per nove giorni le esequie del Romano Pontefice e tra il quarto e sesto giorno si procede alla tumulazione a norma del n. 13/b della UDG . I testi liturgici specifici per le esequie del Pontefice e per le celebrazioni da compiersi durante il Conclave sono: l'Ordo exsequiarum Romani Pontificis e l'Ordo rituum Conclavis .
La tumulazione
Se la sepoltura avviene nella Basilica Vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal Notaio del Capitolo della medesima Basilica o dal Canonico archivista. Successivamente, un delegato del Cardinale Camerlengo e un delegato del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione; il primo alla presenza dei membri della Camera Apostolica, l'altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.
Se invece la tumulazione dovesse avvenire in un altro luogo stabilito dal medesimo Romano Pontefice, il relativo documento autentico sarà compilato dal Notaio del Capitolo della Basilica o Cattedrale designata oppure dal Canonico Archivista. Successivamente un delegato del Cardinale Camerlengo e del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione nel luogo designato, il primo alla presenza dei membri della Camera Apostolica, l'altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.
I media
A nessuno è lecito riprendere con alcun mezzo immagini del Sommo Pontefice sia infermo a letto sia defunto, né registrarne con alcuno strumento le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali.
E' fatto divieto anche non solo l'uso della tecnica fotografica ma ogni tipo di possibile ripresa, conservazione o riproduzione di immagini del Sommo Pontefice, sia infermo sia defunto e della voce del medesimo, salvo debita autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Cardinale Camerlengo, solo a titolo di documentazione e unicamente dopo che il defunto Pontefice sarà rivestito degli abiti papali. I tre elementi devono concorrere: dopo la morte, rivestito degli abiti pontifici e a scopo di documentazione.
Il testamento
Se il defunto Pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lasciando lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto Pontefice. Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo Sommo Pontefice.
È opportuno, ai fini della sepoltura del Papa, verificare se nel testamento è detto alcunché in ordine al luogo in cui il Pontefice ha manifestato il desiderio di essere sepolto. L'eventuale scelta del Pontefice di essere sepolto in luogo diverso dalle Grotte della Basilica Vaticana, deve essere subito comunicata al Collegium Cardinalium in Congregatione generali affinché disponga quanto necessario alla debita traslazione e sepoltura.